Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) – Cass. n. 10694/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Somministrazione irregolare - Art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 - Norma di interpretazione autentica - Configurabilità.
In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 - ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10694 del 20/04/2023 (Rv. 667418 - 01)