Contratti collettivi aziendali – Cass. n. 9668/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata - ultrattivita' - successione di contratti - Art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Contratti collettivi aziendali - Deroga rispetto al cd. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione - Portata.
In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, i contratti collettivi aziendali a cui fa riferimento l'art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 possono contemplare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., "diverse disposizioni" in deroga rispetto al cd. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione, anche laddove sia intervenuta a riguardo una determinata fonte collettiva di diverso livello altresì abilitata alla deroga dal predetto art. 51, non potendosi ritenere che, una volta esercitato il potere collettivo di deroga in uno qualsiasi dei contratti collettivi, si verifichi una sorta di consunzione o di consumazione del potere stesso e che, pertanto, detti contratti aziendali non possano derogare ulteriormente alla previsione legale (nonché alla deroga già operata dall'altra fonte collettiva).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9668 del 12/04/2023 (Rv. 667377 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2077