Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Conseguenze - Diligenza del custode - Rilevanza ai fini della prova liberatoria - Esclusione.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode; ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051
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Cassazione
11152
2023