Responsabilità solidale di appaltatore e progettista e direttore dei lavori – Cass. n. 14378/2023
Responsabilità civile - solidarietà - regresso - appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Responsabilità solidale di appaltatore e progettista e direttore dei lavori - Ripartizione in ragione del rispettivo apporto causale - Accertamento - Necessità - Presupposti - Regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - Applicabilità - Presupposti.
In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023 (Rv. 667862 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1655