Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - totale - contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - Vendita di fondo agricolo - Esercizio positivo del riscatto agrario da parte del titolare del diritto di prelazione - Conseguenza - Azione risarcitoria ex art. 1483 c.c. dell'acquirente del fondo nei confronti dell'alienante - Ammissibilità.
L'acquirente che subisca lo spossessamelo del fondo per effetto del vittorioso esercizio del riscatto agrario da parte dell'avente diritto può agire nei confronti dell'alienante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1483 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9604 del 07/04/2023 (Rv. 667400 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1483, Cod_Civ_art_1479
Corte
Cassazione
9604
2023