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Mancanza di qualità della cosa venduta – Cass. n. 14895/2023

Vendita - obbligazioni del venditore - Mancanza di qualità della cosa venduta - Azione di risoluzione ex art 1497 c.c. - Onere della prova - A carico del compratore - Fondamento.

 

In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 29/05/2023 (Rv. 667961 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

14895

2023