0314.14.Impugnazioni.
Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VIII: dell'adozione di persone maggiori di eta' capo III: dell'adozione speciale Art.314/14. [Impugnazioni.
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Articolo vigente
Art. 314.14. (1) [Impugnazioni.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
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COMMENTI
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
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PRECEDENTE FORMULAZIONE
1. La sentenza è notificata d'ufficio nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.
2. Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.
3. La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
la giurisprudenza |green
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cc
314 quattuordecim
impugnazioni