Fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale – Cass. n. 38089/2021
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - in genere - Inadempimento - Natura - Fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale - Rilevanza della colpa - Elemento costitutivo della responsabilità - Esclusione - Criterio di imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento - Sussistenza.
Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento - che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa - ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 (Rv. 663300 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218