1407. Forma
Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo VIII: DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO Art.1407. Forma.
articolo vigente|orange
Articolo vigente
Art. 1407. Forma.
1. Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.
2. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
modifiche - note|green
COMMENTI
articolo previgente|red
PRECEDENTE FORMULAZIONE
la giurisprudenza |green
___________________________________________________________
Documenti collegati:
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello