Anticipazione del termine per convertire le Lire in Euro – Cass. n. 3592/2022
Credito - istituti o enti di credito - banca d’Italia - attività' - azione di controllo sulla moneta e sul credito - Art. 26 del d.l. n. 201 del 2011 - Anticipazione del termine per convertire le Lire in Euro - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - "Reviviscenza" della disciplina previgente - Esclusione - Conseguenze.
In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2015 con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 26 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, il quale, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 3 della l. n. 96 del 1997 e 52 ter del d.lgs. n. 213 del 1998, aveva anticipato al 6 dicembre 2011 il termine entro il quale era consentito convertire in Euro le Lire ancora in circolazione (originariamente fissato al 28 febbraio 2012), non si è verificata la "reviviscenza" della disciplina precedente, ma si è determinato un "vuoto" normativo in ordine al termine di prescrizione di un diritto soggettivo, che deve ritenersi colmato in applicazione della regola generale sulla durata decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3592 del 04/02/2022 (Rv. 663776 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946