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Liberazione dell'avallante – Cass. n. 18846/2022

Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - in genere - Estinzione dell'obbligazione principale - Liberazione dell'avallante - Esclusione - Fondamento.

 

In ragione della letteralità e astrattezza della sua obbligazione, l'avallante cambiario non può opporre eccezioni attinenti al rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, e pertanto non è liberato dall'obbligazione di garanzia neppure nel caso di estinzione dell'obbligazione principale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18846 del 10/06/2022 (Rv. 665123 - 01)

 

Corte

Cassazione

18846

2022