2457. Sostituzione degli amministratori.
Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo VI: DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI Art.2457. Sostituzione degli amministratori.
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Articolo vigente
Art. 2457. Sostituzione degli amministratori.
1. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio . Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
2. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
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