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Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Cass. n. 198/2022

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - effetti - divieto di nuove operazioni - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Onere della prova - Ripartizione tra attore e convenuto - Poteri gestori degli amministratori conseguenti allo scioglimento della società - Limiti.

 

Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 198 del 05/01/2022 (Rv. 663554 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_2447, Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

198

2022