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2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo VII: DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art.2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

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Articolo vigente

Art. 2554. Partecipazione agli utili e alle perdite.

1. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

2. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.


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