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2671. Obbligo dei pubblici ufficiali.

Art.2671. Obbligo dei pubblici ufficiali.

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Documenti collegati:

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1202 del 21/01/2020 (Rv. 656842 - 01)Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1202 del 21/01/2020 (Rv. 656842 - 01)
Procedura di negoziazione assistita - Accordo di separazione consensuale comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari - Trascrizione - Autenticazione del verbale di accordo da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato - Necessità. In tema di procedura di negoziazione assistita tra...

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