2717. Valore probatorio di altre copie.
Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo II: DELLE PROVE Capo II: DELLA PROVA DOCUMENTALE Sezione I: DELL'ATTO PUBBLICO Sezione II: DELLA SCRITTURA PRIVATA Sezione III: DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE Sezione IV: DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE Sezione V: DELLE TAGLIE O TACCHE DI CONTRASSEGNO Sezione VI: DELLE COPIE DEGLI ATTI Art.2717. Valore probatorio di altre copie.
Art. 2717. Valore probatorio di altre copie.
1. Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
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Documenti collegati:
Attestazione di conformità di una copia all'originale – Cass. n. 41667/2021
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - autenticazione - Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune - Esclusione.
L'attestazione di conformità...
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - di scritture private depositate presso pubblici uffici - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3694 del 13/02/2020 (Rv. 656900 - 02)
Copie rilasciate dai notai - Deposito - Obbligatorietà - Esclusione - Presupposti.
Il principio di cui all'art_ 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'...
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