6 c.c. Disp. Att.
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I Art. 6.
Art. 6.
1. L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione.
2. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
________________________________________________________
Documenti collegati:
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/06/2017
Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Procedimento - Difesa tecnica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3, c.p.c.,...
fine
________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello