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28 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 28. (1)

Art. 28. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "La registrazione della persona giuridica prevista nell'articolo 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

2. La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'articolo 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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