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29 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 29. (1)

Art. 29. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.

2. La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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