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30 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 30. (1)

Art. 30. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

2. Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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