34.1 c.c. Disp. Att.
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 34. (1)
Art. 34. (1)
1. Sulla domanda del figlio (2) per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 215, L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: "figli".
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Documenti collegati:
34.2 c.c. Disp. Att.
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 34.2 -bis. (1)
Art. 34.2 -bis. (1)
1. Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni,...
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