Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 34.2 -bis. (1)
Art. 34.2 -bis. (1)
1. Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
2. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 216, L. 19 maggio 1975, n. 151.
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