Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 39. (1)
Art. 39. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "L'omologazione prevista negli articoli 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni." è stato abrogato dall'art. 11, L. 9 gennaio 2004, n. 6.