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91 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 91. (1)

Art. 91. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.

2. La sentenza è notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero.

3. Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità.

4. Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro della società provvisoriamente mantenuto a norma dell'articolo 100 di queste disposizioni." è stato abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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