Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 128. (1)
Art. 128. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava: "Se l'ipotesi prevista dall'articolo 342 del codice si è verificata prima dell'1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'articolo 342 del codice." deve ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'art. 342, con l'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
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