Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 129.
Art. 129.
1. Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima dell'1 luglio 1939.
2. Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384, e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso.
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