SEZIONE III - Disposizioni relative al libro III Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 142. (1)
Art. 142. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti." è stato abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.