Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 145. (1)
Art. 145. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava: "Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente all'1 gennaio 1866, ma il concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.
2. Se il titolo costitutivo, la legge o la consuetudine prevedono il pagamento di più laudemi di specie diversa, si ha riguardo, agli effetti dell'aumento del canone, al laudemio di maggiore importo.
3. Per la determinazione del laudemio si applica il secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998." è stato abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
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