Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 146. (1)
Art. 146. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell'articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione l'indennità stabilita dal primo comma dell'articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998." è stato abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
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