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147 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 147. (1)

Art. 147. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "La revisione ai sensi dell'articolo 144 può essere chiesta anche nel caso in cui il canone sia stato aumentato in conformità del primo comma dell'articolo 145, ma nella revisione si deve tener conto dell'aumento già disposto." è stato abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.

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