Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 148. (1)
Art. 148. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 966 del codice." è stato abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
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