Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 149. (1)
Art. 149. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava: "Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell'articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice." è stato abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607.
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