Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 250. (1)
Art. 250. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana." è stato abrogato dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
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