Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 251.
Art. 251.
1. Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
(...) (1)
(1) Il comma che recitava: "Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329 deve essere eseguito presso l'istituto d'emissione." è stato abrogato dall'art. 36, d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.
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