Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 254.
Art. 254.
1. I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto del presidente della Repubblica, (1) delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
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