Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 255.
Art. 255.
1. Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664, 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma, del codice stesso.
2. Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
3. Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.
4. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'articolo 36 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
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