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49. (Nota da consegnarsi al pubblico ministero)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile TITOLO II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo IV: Dagli atti dell'ufficiale giudiziario 49. (Nota da consegnarsi al pubblico ministero)

Art. 49. (Nota da consegnarsi al pubblico ministero)

I. L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;

2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

3. la natura dell'atto notificato;

4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

II. La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

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