58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)
Art. 58. (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
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Documenti collegati:
Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10152 del 09/05/2011
Giudice di pace - Procedimento - Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Mancanza di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza - Notificazione presso la cancelleria - Ammissibilità - Condizioni - Limitazione agli atti del procedimento - Necessità - Impugnazione della sentenza...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7527 del 29/03/2010
Anzichè al procuratore costituito - Effetti - Impugnazione - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia con l'INPS.
La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti...
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