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73. (Copia degli atti di parte)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 73. (Copia degli atti di parte)

Art. 73. (Copia degli atti di parte)

1. Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.

2. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel comma precedente.

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