74. (Contenuto del fascicolo di parte)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 74. (Contenuto del fascicolo di parte)
Art. 74. (Contenuto del fascicolo di parte)
1. Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.
2. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
3. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.
4. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
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Documenti collegati:
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