CIvile - fascicolo - di parte - deposito – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 25/05/2011
Accertata mancanza di un documento nel giudizio di primo grado - Mero deposito in appello del fascicolo di primo grado - Presunzione di produzione del documento già mancante - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di appello, il mero deposito del fascicolo di primo grado - effettuato nella specie dalla parte appellata - non consente di pervenire alla certezza, neppure mediante presunzione ex art. 74, disp. att. cod. proc. civ., che il documento, la cui mancanza sia stata accertata in primo grado, sia stato di nuovo effettivamente e ritualmente prodotto, venendo, quindi, meno lo stesso presupposto di fatto condizionante la circostanza, cronologicamente successiva, dello smarrimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che, non avendo reperito nel fascicolo di appello un'istanza di rimborso di un imposta e non ritenendo provato lo smarrimento con il solo deposito del fascicolo di primo grado, non aveva ordinato alla parte un nuovo deposito del documento)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 25/05/2011