Responsabilità civile - amministrazione pubblica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011
Medici specializzandi - D.lgs. n. 257 del 1991 - Incompleta attuazione di direttive comunitarie - Inadempienza dello Stato verso i soggetti che avevano maturato analoghi diritti in precedenza - Permanenza - Art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Riconoscimento limitato ai soggetti beneficiari di sentenza del giudice amministrativo - Conseguenze - Inizio del decorso della prescrizione per gli esclusi - Configurabilità - Individuazione della data.
A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011