85. (Istanza per imposizione di cauzione)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 85. (Istanza per imposizione di cauzione)
Art. 85. (Istanza per imposizione di cauzione)
1. L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del Codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
2. L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza. (1)
(1) L'articolo deve ritenersi no più operante in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 23-29 novembre 1960, n.67 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 98 del codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli articoli 3 e 24 della Costituzione.
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