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86. (Forma della cauzione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 86. (Forma della cauzione)

Art. 86. (Forma della cauzione)

1. Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

2. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.

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