91. (Comunicazioni a consulenti di parte)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 91. (Comunicazioni a consulenti di parte)
Art. 91. (Comunicazioni a consulenti di parte)
1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
2. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.
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Documenti collegati:
prova civile - consulenza tecnica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24996 del 10/12/2010
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fine
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