90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)
Art. 90. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)
1. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
2. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.
3. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.
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