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103. (Termine per l'intimazione al testimone)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 103. (Termine per l'intimazione al testimone)

Art. 103. (Termine per l'intimazione al testimone)

I. L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni (1) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

II.Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza

III.L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. (1)

(1) Articolo così modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 103. (Termine per l'intimazione al testimone)
L'intimazione di cui all'articolo 250 del Codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.
Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza."

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