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155.1 (Certificato di prestata cauzione)

TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 155.(Certificato di prestata cauzione)

Art. 155.(Certificato di prestata cauzione)

1. Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.

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