154.(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)
TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 154.(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)
Art. 154.(Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive)
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
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