153. (Rilascio del titolo esecutivo)
TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale . Art. 153. (Rilascio del titolo esecutivo)
Art. 153. (Rilascio del titolo esecutivo)
1. Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
2. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
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fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) – formazione dello stato passivo Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014
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In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista...
fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014
Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014
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fine
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